
L’ART. 21 COST.: LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E DI STAMPA
L’articolo 21 della nostra Costituzione stabilisce che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. La libertà di manifestazione del pensiero è una pietra angolare della democrazia e di uno Stato di diritto, così come affermato dalla Corte costituzionale più volte fin dalle sue prime sentenze. Infatti, così come affermato dalla Consulta, “è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle […] che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com’è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale” (sent. n. 9/1965): quindi, il diritto di cui all’art. 21 è forse “il diritto più alto dei diritti primari e fondamentali sanciti dalla Costituzione” (sent. n. 168/1971). Essa comporta il fatto che ciascun soggetto può crearsi liberamente un proprio pensiero e manifestarlo in qualunque luogo e con qualunque mezzo: chiunque, quindi, può manifestare le proprie idee. Tuttavia, l’art. 21 Cost. stabilisce il diritto del soggetto a manifestare il proprio pensiero e non l’obbligo: ciò significa che non si può essere obbligati a manifestare il proprio pensiero, e quindi di esternare le proprie idee.